Art. 77 — Prestatori d'opera in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331
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Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio, anche in ruolo, presso l'istituto superiore di sanita' e sia stato assunto in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, e' inquadrato a domanda come non di ruolo nella carriera superiore a quella di appartenenza purche' corrispondente al titolo di studio posseduto e alle mansioni espletate. Ai fini del triennio richiesto per l'inquadramento in ruolo ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e' considerato il servizio prestato posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, oltre ai periodi anche anteriori e discontinui purche' prestati nella stessa categoria conferita in applicazione del presente articolo.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993
