Art. 78 — Concorsi in fase di svolgimento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993. Leggi il testo vigente →
I concorsi per l'ammissione e per l'avanzamento nelle varie carriere dell'Istituto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero gia' banditi saranno espletati con le modalita' previste dalle norme vigenti alla data della pubblicazione dei relativi bandi. Con lo stesso decreto di nomina, i vincitori dei suddetti concorsi verranno assegnati alle nuove qualifiche con le modalita' del presente titolo.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993
