Art. 79 — Disponibilità per i posti in organico
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I posti disponibili in organico alla qualifica iniziale dopo effettuati gli inquadramenti, le assegnazioni, le nomine, le promozioni di cui agli articoli del presente titolo, non potranno essere coperti in misura superiore al venti per cento nel primo anno, al quaranta per cento nel secondo anno, al sessanta per cento nel terzo anno, all'ottanta per cento nel quarto anno, ed il restante nel quinto anno di applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993
