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Al personale delle carriere direttive tecniche, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentito per non oltre un anno da tale data, l'espletamento di attivita' professionali previste dall'art. 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, purche' fuori dell'orario di servizio, non in contrasto con i compiti istituzionali e previa autorizzazione del direttore dell'Istituto.

Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art80 · fonte su Normattiva