[1]Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, per le esigenze dell'attivita' specializzata del Ministero del turismo e dello spettacolo, fissate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 751, sono rideterminate nelle misure seguenti a decorrere dal 10 gennaio 1966:

[2]Gruppo 1°......................... L. 105.000 Gruppo 2°......................... L. 95.000 Gruppo 3°......................... L. 78.000

Testo vigente dal 4 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;618~art2 · fonte del testo