Il primo periodo del primo comma dell'articolo 18 del testo unico n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, lettera g), della legge 23 febbraio 1976, n. 136, e' sostituito dai seguenti: "Le liste dei candidati devono essere sottoscritte: a) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con piu' di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste di candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e' ridotto della meta'". Il numero 2) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: "2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non piu' di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione e' ridotto della meta'". Il settimo comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 2, lettera c), della legge 23 aprile 1976, n. 136, e' sostituito dai seguenti: "Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu' di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e' ridotto della meta'. Si applicano le norme concernenti la esenzione dalle sottoscrizioni, di cui al primo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, ed al comma 2 dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53". Il numero 1) dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e' sostituito dal seguente: "1) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non piu' di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta'". Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e' sostituito dal seguente: "Le liste devono essere presentate:
- a)da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b)da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c)da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d)da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 1.000.000 di abitanti". Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e' sostiuito dal seguente: "La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto". Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come sostituito dall'articolo 4 della legge 10 settembre 1960, n. 962, e' sostituito dai seguenti: "La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:
- a)da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti;
- b)da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c)da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d)da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 1.000.000 di abitanti. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale".
Testo vigente dal 26 agosto 1991
