Al primo comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957, modificato dall'articolo 1, lettera h), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: "dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno" sono sotituite dalle seguenti: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno". Al numero 3) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico n. 361 del 1957, modificato dall'articolo 1, lettera s), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno". Al numero 2) dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, modificato dall'articolo 2, lettera h), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: "dalle ore otto del 35° giorno alle ore venti del 32° giorno" sono sostituite dalle seguenti: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno". Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come risulta modificato dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e' sostituito dal seguente: "Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto la cancelleria del trubunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20". Il nono comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 2, lettera c), della legge 23 aprile 1976, n. 136, e' sostituito dal seguente: "La documentazione relativa ai gruppi dei candidati deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione". Il quinto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come risulta modificato, da ultimo, dall'articolo 1, primo comma lettera a), del decreto - legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e' sostituito dal seguente: "La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali". Al quarto comma dell'articolo 28 e al quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, le parole da: "I presentatori", fino a: "giudice conciliatore", sono sostituite dalle seguenti: "I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonche' in nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53". Il sesto comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' abrogato. L'undicesimo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come risulta modificato, da ultimo, dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e' sostituito dal seguente: "La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione". Il decimo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come risulta modificato, da ultimo, dall'articolo 1, primo comma, lettere a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e' sostituito dal seguente: "La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione".
Testo vigente dal 26 agosto 1991
