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L'articolo 43 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:
- a)uno che assume le funzioni di presidente, dai Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b)due dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
- c)sei dal Ministro per il tesoro, dei quali: uno indicato dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale; uno indicato dall'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito; uno indicato dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane; uno indicato dall'Associazione nazionale delle banche popolari; uno indicato dall'Ente nazionale per le casse rurali ed artigiane; uno indicato dagli istituti partecipanti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;
- d)uno dal comitato centrale dell'artigianato di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
- e)cinque dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza delle categorie artigiane. I membri del Consiglio generale non possono far parte dei consigli di amministrazione e delle direzioni degli istituti e delle aziende di credito di cui all'articolo 35. I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio".
Testo in vigore dal 6 settembre 1971 al 22 dicembre 2008
