Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: «1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o contro la persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».

Testo vigente dal 1 febbraio 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-01-11;4~art3 · fonte su Normattiva