Principi e finalita' In attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione e nell'ambito dei principi stabiliti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133, la presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarieta' orizzontale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attivita' d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identita' e la memoria storica della comunita' nazionale e delle comunita' locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica.
Testo vigente dal 30 marzo 2026
