Art. 1 — Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta
All'articolo 14, comma 1, lettera b), del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: «tipologia di marchio» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte».
Testo vigente dal 8 agosto 2023
