Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 1Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta

All'articolo 14, comma 1, lettera b), del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: «tipologia di marchio» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte».

Testo vigente dal 8 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102~art1 · fonte su Normattiva