Art. 15 — Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante opposizione
All'articolo 177, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente: «d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonche', in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste quale autorita' nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose».
Testo vigente dal 8 agosto 2023
