Snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio All'articolo 207 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'abilitazione e' concessa previo superamento di un esame sostenuto dinanzi a una commissione nominata, per ciascuna delle sezioni indicate dall'articolo 202, comma 2, per la durata di tre anni, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, e composta per ciascuna sessione:
  • a)dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;
  • b)da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti, designati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;
  • c)da quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui all'articolo 215, di cui almeno uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese»;
  • b)al comma 4, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
  • c)al comma 5, le parole: «scritte ed orali,» sono soppresse.

Testo vigente dal 8 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102~art18 · fonte su Normattiva