Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Art. 17 — Termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione
All'articolo 193, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro un anno dalla data di scadenza del termine non osservato di cui al comma 1 deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata, nel medesimo termine a pena di irricevibilita', l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea»;
- b)il secondo periodo e' soppresso.
Testo vigente dal 8 agosto 2023
