Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente: «2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio e' determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che e' tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonche' agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Testo vigente dal 4 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161~art19 · fonte su Normattiva