[1]All'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le lettere a) e b)

[2]sono sostituite dalle seguenti: «a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;

  • b)che il credito non sia strumentale all'attivita' illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;»;
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilita' separata di cui all'articolo 37, comma 5»;
  • c)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, e' comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni»;
  • d)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonche' l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi». L'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente: «Art. 53. (Limite della garanzia patrimoniale). - 1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonche' di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61». Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' inserito il seguente: «Art. 54-bis. (Pagamento di debiti anteriori al sequestro). - 1. L'amministratore giudiziario puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attivita'. 2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41, il tribunale puo' autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti». I commi 2 e 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti: «2. Le procedure esecutive gia' pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilita' del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene. 3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprieta' ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, e' chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile e' sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione». All'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso»;
  • b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo».

Testo vigente dal 4 novembre 2017

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31612/2025

    4 dicembre 2025
    • ESECUZIONE FORZATA
    • PIGNORAMENTO: FORMA

    La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, che prevede la prevalenza della confisca sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), e non anche, in via analogica, a tipologie diverse, per le quali - trattandosi di un acquisto in favore dello Stato, non altrimenti definibile che come derivativo - nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, atteso che, assoggettando la confisca "ordinaria" alla medesima disciplina specificamente dettata per quella "antimafia" ed escludendo che il conflitto tra creditore ipotecario e Stato possa risolversi secondo il criterio del cd. ordo temporalis esteso, il primo subirebbe paradossalmente un pregiudizio più significativo rispetto all'ipotesi di confisca antimafia, non potendo beneficiare del procedimento di ammissione al passivo finalizzato a garantire il suo soddisfacimento. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inapplicabilità della disciplina speciale ad ipotesi di sequestro e successiva confisca "ordinaria", 91 <!-- pag. 92 --> disposta ex art. 240 c.p. in data antecedente sia all'entrata in vigore dell'art. 317 del c.c.i.i. che alla modifica apportata all'art. 104-bis c.p.p. dall'art. 373, comma 1, lett. a), del medesimo c.c.i.i., e dal d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente procedibilità della procedura esecutiva, stante l'anteriorità dell'ipoteca e del pignoramento).

    Art. 20 · Art. 55 codice antimafia · Art. 317 c.c.i.i. · Art. 2913 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161~art20 · fonte su Normattiva