All'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti dell'amministratore giudiziario e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali e' stata omessa la comunicazione». All'articolo 76, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al primo periodo, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni».

Testo vigente dal 4 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161~art24 · fonte su Normattiva