Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

Art. 25 — Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Disposizioni in materia di acquisizione della documentazione antimafia per i terreni agricoli e zootecnici che usufruiscono di fondi europei

All'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «i concessionari di opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di lavori o di servizi pubblici»;
  • b)al comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;
  • c)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. La documentazione di cui al comma 1 e' sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei».

Testo vigente dal 4 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161~art25 · fonte su Normattiva