All'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'informazione antimafia e' sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei».

Testo vigente dal 4 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161~art28 · fonte su Normattiva