All'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione puo' essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice:»;
  • b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46».

Testo vigente dal 4 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161~art7 · fonte su Normattiva