Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate
Art. 8 — Rapporti con sequestro e confisca
All'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, quarto periodo, le parole: «, salvo che ritenga di confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo che ritenga di confermare quello gia' nominato nel procedimento di prevenzione»;
- b)al comma 3, le parole da: «il tribunale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa e' stata gia' eseguita in sede penale».
Testo vigente dal 4 novembre 2017
