All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».

Testo vigente dal 22 febbraio 2006

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 121/2009

    Ha colpito questo articolo
    24 aprile 2009

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost., l'art. 405, comma 1- bis , cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, secondo il quale il pubblico ministero, al termine delle indagini, deve formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata per la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non sono stati acquisiti, successivamente, altri elementi a carico dell'indagato. La norma rovescia il rapporto fisiologico tra procedimento incidentale de libertate e procedimento principale e introduce un vulnus al principio di "impermeabilità" del secondo rispetto agli esiti del primo, principio che vale a scandire, salvaguardandola, la distinzione fra indagini preliminari e processo: infatti, il legislatore riconosce a determinate pronunce rese in sede cautelare un'efficacia preclusiva sul processo. Tale soluzione è irragionevole: in primo luogo, per la diversità tra le regole che presiedono alla cognizione cautelare - in cui si effettua un giudizio prognostico di tipo statico, basato su elementi già acquisiti dal pubblico ministero e funzionali alla soddisfazione delle esigenze cautelari in atto - e quelle che legittimano l'azione penale, ove la decisione si fonda su una valutazione di utilità del passaggio alla fase processuale che è di tipo dinamico e tiene conto anche di ciò che può ragionevolmente acquisirsi nel dibattimento. In secondo luogo, la norma trascura la diversità della base probatoria delle due valutazioni a confronto, poiché, se il pubblico ministero fruisce del potere di selezionare gli elementi da sottoporre al giudice della cautela, le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale sono, invece, prese sulla base di tutto il materiale investigativo. Infine, la Corte di cassazione, quando si pronuncia in materia cautelare, non accerta in modo diretto la mancanza del fumus commissi delicti ma si limita a controllare la motivazione del provvedimento impugnato, con la conseguenza che l'eventuale annullamento di quest'ultimo non svela automaticamente l'inesistenza dei gravi indizi. In definitiva, la norma altera la logica dell'istituto dell'archiviazione che, da strumento di controllo volto a verificare che l'azione penale non sia indebitamente omessa, acquisirebbe l'opposto obiettivo di impedire che l'azione penale sia inopportunamente esercitata. Non solo: crea una disparità di trattamento tra fattispecie identiche, dal momento che, a seconda dei casi, l'organo dell'accusa, pur volendo esercitare l'azione penale nonostante il giudicato cautelare per esso negativo, si troverà costretto a chiedere l'archiviazione mentre, in difetto di proprie iniziative cautelari, potrà esercitare senza impedimenti l'azione penale. In tale prospettiva la richiesta coatta di archiviazione finisce per trasformarsi in una sorta di sanzione extra ordinem per le iniziative cautelari inopportune del pubblico ministero. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Sulle interferenze tra procedimento cautelare e procedimento principale v., citata, sentenza n. 71/1996. - Sul fatto che il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale non escluda che l'ordinamento possa condizionare l'esercizio dell'azione penale a specifiche condizioni v., citate, tra le altre, sentenze n. 88/1991, n.114/1982, n. 84/1979 e n. 104/1974 e ordinanza n. 178/2003. - Sulle diverse valutazioni espresse in sede cautelare e in sede di decisione sull'esercizio dell'azione penale v., citate, sentenze n. 131/1996, n. 432/1995, n. 478 e n. 319/1993, n. 88/1991, ordinanze n. 314/1996 e n. 252/1991.

    Art. 3 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento

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  • Ordinanza n. 78/2010

    Questione inammissibile
    26 febbraio 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1- bis , cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 3 della legge n. 46 del 2006, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo per il pubblico ministero di chiedere l'archiviazione anche quando la gravità indiziaria, di cui all'art. 273 cod. proc. pen., sia stata esclusa dal giudice per le indagini preliminari o dal tribunale del riesame con decisione non impugnata e senza che ad essa abbia fatto seguito un arricchimento del materiale investigativo. Infatti, con la sentenza n. 121 del 2009, successiva all'ordinanza di rimessione, la norma de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua interezza, con la conseguenza che la sollevata questione di costituzionalità è divenuta priva di oggetto. Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1- bis , cod. proc. pen., attesa l'incompatibilità della richiesta obbligata di archiviazione da esso prefigurata con gli artt. 3 e 112 Cost., v. la citata sentenza n. 121/2009. Nel senso che l'efficacia ex tunc della declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza del quesito, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al rimettente, v., con riferimento a questioni analoghe all'attuale, la citata ordinanza n. 126/2009.

    Art. 3 cost. · Art. 3 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento

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  • Ordinanza n. 126/2009

    Questione inammissibile
    30 aprile 2009

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1- bis , cod. proc. pen, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, 111, primo e secondo comma, e 112 Cost. nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, al termine delle indagini, debba formulare richiesta di archiviazione anche quando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia stata esclusa dal tribunale del riesame con decisione non impugnata mediante ricorso per cassazione e senza che ad essa abbia fatto seguito un arricchimento del materiale investigativo. Infatti, con sentenza n. 121/2009, successiva alle ordinanze di rimessione, la norma de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua interezza, con la conseguenza che le questioni oggi in esame sono divenute prive di oggetto. - Nello stesso senso v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 269/2008, n. 290 e n. 34/2002. - V. sentenza n. 121/2009, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 405 cod. proc. pen.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 111 cost. · Art. 112 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;46~art3 · fonte su Normattiva