All'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravita' del titolo di reato per cui si procede».

Testo vigente dal 23 aprile 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-04-16;47~art1 · fonte su Normattiva