All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale»;
  • b)dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «nonche' per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni»;
  • c)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalita' dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravita' del titolo di reato per cui si procede».

Testo vigente dal 23 aprile 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-04-16;47~art2 · fonte su Normattiva