All'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravita' delle imputazioni. In tali casi, il giudice puo' indicare nel dispositivo un termine piu' lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

Testo vigente dal 23 aprile 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-04-16;47~art12 · fonte su Normattiva