Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'imputato puo' chiedere di comparire personalmente». Al comma 8-bis dell'articolo 309 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente». Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa». All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura». Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non puo' essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravita' delle imputazioni. In tali casi, il giudice puo' disporre per il deposito un termine piu' lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione». Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, le parole: «articolo 309 commi 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 309, commi 9, 9-bis».

Testo vigente dal 23 aprile 2015

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 233/2016

    Questione infondata
    3 novembre 2016

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GIP del Tribunale di Nola in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost. - dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11, comma 5, della legge n. 47 del 2015, «nella parte in cui prevede che l'ordinanza che dispone una misura coercitiva - diversa dalla custodia in carcere - che abbia perso efficacia non possa essere reiterata salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate». Il requisito della eccezionalità delle esigenze cautelari - cui la norma censurata condiziona la reiterabilità delle misure coercitive divenute inefficaci per inosservanza di termini del procedimento di riesame - non è ravvisabile solo quando viene applicata la custodia in carcere, ma è compatibile con l'applicazione di misure meno afflittive, dal momento che la scelta della misura deve avvenire considerando, oltre al "grado", la natura delle esigenze cautelari (art. 275, comma 1, cod. proc. pen.), la quale può giustificare l'adozione di una misura non carceraria, o perché lo impone la pena comminata per il reato (inferiore nel massimo a cinque anni), o perché l'esistenza di una situazione pur eccezionale di pericolo può - e, in base al principio di adeguatezza, deve - essere contrastata con la misura che comporti, per chi la subisce, il minor sacrificio necessario per fronteggiare i pericula libertatis . Il legislatore - impedendo che l'ordinanza divenuta inefficace possa essere semplicisticamente «rinnovata», cioè riemessa con la stessa motivazione, come avveniva nelle prassi distorsive del passato - ha contemperato in modo non irragionevole l'esigenza di difesa sociale e quella di non frustrare le garanzie della persona raggiunta dal provvedimento coercitivo. Non è ravvisabile disparità di trattamento rispetto ai casi previsti dagli artt. 302 cod. proc. pen., 13, comma 3, della legge n. 69 del 2005, e 27 cod. proc. pen., poiché, a differenza di queste, la norma censurata è diretta a evitare che l'esito del riesame, favorevole all'interessato, sia frustrato dalla reiterazione del provvedimento cautelare caducato e dalla necessità di promuovere un nuovo procedimento identico al precedente. Neppure sussiste disparità di trattamento tra coindagati, poiché il mancato rispetto per alcuni soltanto delle cadenze temporali stabilite dall'art. 309 cod. proc. pen. differenzia la loro vicenda cautelare da quella degli altri. Né, infine, sono violati gli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., ben potendo la legge ricollegare particolari effetti ad accadimenti processuali sottratti al totale controllo dell'autorità giudiziaria (come la tempestività e la regolarità del sub-procedimento di notificazione all'indagato), senza che ciò menomi la posizione del giudice o incida sulla sua indipendenza e autonomia.

    Art. 3 cost. · Art. 101 cost. · Art. 104 cost. · Art. 11 Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravita'

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2015-04-16;47~art11 · fonte su Normattiva