All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio e' disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294».

Testo vigente dal 23 aprile 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-04-16;47~art7 · fonte su Normattiva