Al comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale, al primo periodo, dopo le parole: «per il quale si procede» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entita' e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura».

Testo vigente dal 23 aprile 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-04-16;47~art6 · fonte su Normattiva