All'articolo 381 del codice di porocedura penale e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle".
Testo vigente dal 8 agosto 1995
