All'articolo 381 del codice di porocedura penale e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle".

Testo vigente dal 8 agosto 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-08-08;332~art26 · fonte su Normattiva