1. All'articolo 371-bis del codice penale, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quattro anni". 2. All'articolo 371-bis del codice penale e' aggiunto il seguente comma: "Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere".
Testo vigente dal 8 agosto 1995
