1. All'articolo 371-bis del codice penale, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quattro anni". 2. All'articolo 371-bis del codice penale e' aggiunto il seguente comma: "Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere".

Testo vigente dal 8 agosto 1995

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 288/1998

    Questione inammissibile
    17 luglio 1998

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 371-bis, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consu…

    Art. 371-bis c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 300/1997

    Questione inammissibile
    30 luglio 1997

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 371-bis comma 2, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo…

    Art. 371-bis c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1995-08-08;332~art25 · fonte su Normattiva