Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare
Art. 4 — Modifiche all'ordinamento giudiziario
All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 7-bis:
- 1)al comma 3-bis, dopo le parole: «capi degli uffici» sono aggiunte le seguenti: «, assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale»;
- 2)al comma 3-quater, lettera c), dopo le parole: «dei magistrati» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari»;
- b)all'articolo 7-ter, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dell'udienza preliminare» sono aggiunte le seguenti: «e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis, comma 3-bis».
Testo vigente dal 10 agosto 2024
