Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare
Art. 9 — Decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all'articolo 4 si applicano ((a decorrere dal 28 febbraio 2027)).
Testo vigente dal 12 giugno 2026
