Art. 7 — Modifica al codice dell'ordinamento militare
All'articolo 1051, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa».
Testo vigente dal 10 agosto 2024
