Art. 6 — Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287
La lettera c) dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, si interpreta nel senso che il requisito dell'eta' non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.
Testo vigente dal 10 agosto 2024
