Art. 10 — Divieto di detenzione di animali di affezione alla catena
Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione e' fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che cio' sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
Testo vigente dal 16 giugno 2025
