Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali
Art. 9 — Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia
Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 4, comma 1, le parole: «e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» sono sostituite dalle seguenti: «o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» e le parole: «con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000»;
- b)all'articolo 5:
- 1)al comma 1, le parole: «da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto»;
- 2)al comma 2, primo periodo, le parole: «da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto»;
- 3)al comma 4, le parole: «da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto»;
- c)all'articolo 6:
- 1)al comma 1, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»;
- 2)al comma 2, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»;
- 3)al comma 3, le parole: «commette cinque violazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commette tre violazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza possibilita' di conseguirla nuovamente».
Testo vigente dal 16 giugno 2025
