All'articolo 499 del codice di procedura penale, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinita' delle risposte, la lealta' dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni".

Testo vigente dal 22 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-01;63~art15 · fonte su Normattiva