All' articolo 456, comma 3, del codice di procedura penale, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "trenta". All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "entro sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni".
Testo vigente dal 22 marzo 2001
