All'articolo 195 del codice di procedura penale, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalita' di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo".

Testo vigente dal 22 marzo 2001

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 32/2002

    Questione infondata
    26 febbraio 2002

    Alla luce del nuovo sistema normativo e, soprattutto, del principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova secondo l'attuale formulazione dell'art. 111 Cost., non può porsi una questione di legittimità per la norma dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, che pone il divieto della testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni, con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, cod. proc. pen. La norma in questione non determina, pertanto, una irragionevole disparità di trattamento della testimonianza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria: a) rispetto a quella resa da privati, o a quella consentita "negli altri casi", dal momento che essa mira a precludere che venga introdotto come prova in giudizio il contenuto di dichiarazioni consacrate in verbali di cui è vietata l'acquisizione (salva l'ipotesi indicata dall'art. 512 cod. proc. pen.); b) o rispetto alla disciplina dell'incompatibilità a testimoniare degli investigatori privati, poiché eventuali interpretazioni di tale disciplina dirette ad aggirare le regole di esclusione probatoria si porrebbero in contrasto con l'art. 111, quarto comma, della Costituzione. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 195 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. - Sulla dichiarazione di illegittimità della stessa norma, nella sua originaria formulazione, v. sentenza (qui richiamata) n. 24/1992. - Sulla regola di esclusione probatoria dettata dal nuovo testo dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., v. ordinanza (citata) n. 36/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 4 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2001-03-01;63~art4 · fonte su Normattiva