All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.";
  • b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell' atto e' divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione e' ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.";
  • c)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503".

Testo vigente dal 22 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-01;63~art9 · fonte su Normattiva