All'articolo 210 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nel comma 1, dopo le parole: "a norma dell'articolo 12," sono inserite le seguenti: "comma 1, lettera a)," e dopo la parola "separatamente" sono inserite le seguenti: "e che non possono assumere l'ufficio di testimone";
  • b)nel comma 5, le parole: "194, 195, 499 e 503" sono sostituite dalle seguenti: "194, 195, 498, 499 e 500";
  • c)il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilita' dell'imputato. Tuttavia a tali persone e' dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e se esse non si avvalgono della facolta' di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497". All'articolo 363, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "3, 4 e 6".

Testo vigente dal 22 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-01;63~art8 · fonte su Normattiva