Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole: "e` punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e` punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro".
Testo vigente dal 15 aprile 2003
