Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa

Art. 3 — Modifiche all'articolo 165 del codice penale

All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

Testo vigente dal 3 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-04-26;36~art3 · fonte su Normattiva