Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa

Art. 2 — Modifica all'articolo 55 del codice penale

Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita' ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Testo vigente dal 3 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-04-26;36~art2 · fonte su Normattiva