L'articolo 241 del codice penale e' sostituito dal seguente: «Art. 241 (Attentati contro l'integrita', l'indipendenza e l'unita' dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranita' di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unita' dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena e' aggravata se il fatto e' commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».

Testo vigente dal 13 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-24;85~art1 · fonte su Normattiva