L'articolo 289 del codice penale e' sostituito dal seguente: «Art. 289 (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali). - E' punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

  • 1)al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
  • 2)alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni».

Testo vigente dal 13 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-24;85~art4 · fonte su Normattiva