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I veicoli a trazione animale che, alla data del 1 luglio 1959, erano muniti di cerchioni alle ruote aventi la larghezza prescritta dall'articolo 43 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, possono continuare a circolare sino al loro esaurimento. I cerchioni sostituiti prima della data anzidetta devono avere le dimensioni prescritte dall'articolo 37 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e dall'articolo 172 del regolamento di esecuzione 30 giugno 1959, numero 420.

Testo in vigore dal 7 marzo 1963 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-11;142~art1 · fonte del testo