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Il quarto comma, dell'articolo 146 del testo unico del Codice della strada e' cosi' modificato: "I veicoli di cui all'articolo 25 che superano le caratteristiche indicate nell'ultimo comma dello stesso articolo, in circolazione alla data del 1 luglio 1959, possono continuare a circolare con la disciplina degli autocarri non oltre il 31 dicembre 1963; fino alla stessa data possono continuare a circolare anche i relativi rimorchi".
Testo in vigore dal 7 marzo 1963 al 1 gennaio 1993
