Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 marzo 1963 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

Il quarto comma, dell'articolo 146 del testo unico del Codice della strada e' cosi' modificato: "I veicoli di cui all'articolo 25 che superano le caratteristiche indicate nell'ultimo comma dello stesso articolo, in circolazione alla data del 1 luglio 1959, possono continuare a circolare con la disciplina degli autocarri non oltre il 31 dicembre 1963; fino alla stessa data possono continuare a circolare anche i relativi rimorchi".

Testo in vigore dal 7 marzo 1963 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-11;142~art4 · fonte del testo