Il primo e il secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione dei contratti di vendita degli alloggi di uno stabile l'amministrazione di questo passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del Codice civile. L'Assemblea del condominio stabilira' il regolamento sulla scorta di uno schema predisposto dal Ministero dei lavori pubblici. Tale regolamento dovra' avere l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, che si intendera' tacitamente accordata dopo 90 giorni dalla trasmissione".

Testo vigente dal 17 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-27;231~art9 · fonte su Normattiva