Il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dal seguente: "Hanno diritto alla cessione in proprieta' dell'alloggio tutti coloro che ne sono tuttora in godimento". L'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dal seguente: "Il prezzo di cessione degli alloggi e' dato dal valore venale di esso al momento della domanda di cessione, ridotto dal 40 per cento, nonche' di un ulteriore 0,50 per cento per ogni anno di effettiva occupazione".

Testo vigente dal 17 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-27;231~art12 · fonte su Normattiva